Il c.d. tempo-divisa va retribuito?

In ambito sanitario si dà spesso per scontato che il tempo per indossare la divisa deve essere retribuito, in quanto è da considerarsi lavoro effettivo.

Ma è un grave errore.

Ci si dimentica, infatti, che il c.d. tempo-divisa deve essere retribuito, solo se le operazioni di vestizione e di svestizione sono eterodirette dal datore di lavoro (cfr., sul punto, Cass. 23123/2016).

In caso contrario, il tempo-divisa (o tempo-tuta) non costituisce lavoro effettivo e non dà diritto ad una retribuzione aggiuntiva.

Un recente arresto giurisprudenziale

Lo ha ben chiarito il  Trib. Ivrea, sez. lavoro, con la sentenza n. 37 del 15.02.2016, secondo la quale “ove sia data al lavoratore la facoltà di scegliere il tempo ed il luogo dove indossare la divisa (anche presso la propria abitazione prima di recarsi al lavoro, la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e come tale non deve essere retribuita

Nel precedenti in cui la giurisprudenza – ricorda ancora il giudice eporediese – ha riconosciuto il diritto ad una retribuzione aggiuntiva si riferiscono tutti ad ipotesi nella quali, in fatto, la rilevazione dell’orario di lavoro con la “timbratura” del cartellino avveniva dopo la vestizione in entrata e prima della vestizione in uscita. Nel caso di specie è indubbio che per gli infermieri la vestizione-svestizione (che per ragioni igieniche sanitarie e comunque per disposizioni aziendale è obbligatoria e deve essere effettuata all’interno dell’azienda in appositi locali costituisce una prestazione preparatoria che debba farsi rientrare nel tempo di lavoro. Tuttavia, la timbratura (e quindi la rilevazione della presenza in servizio) avviene prima della vestizione e dopo la svestizione. E agli infermieri è riconosciuto un “comporto” in entrata o in uscita di 10 minuti che oltre al passaggio di consegne può essere impiegato per procedere alla vestizione-svestizione“.

La conclusione a cui giunge il Tribunale di Ivrea è inevitabile.

Non è provato in fatto che per gli infermieri vi sia il generale obbligo di essere già vestiti in reparto in coincidenza con l’orario iniziale del turno che coincide con la timbratura

Occorre, dunque, dimostrare l’eterodeterminazione dei tempo di vestizione e svestizione e che non sia previsto un periodo di comporto.

In conclusione, il tempo impiegato dal lavoratore ad inizio e fine turno per la vestizione e svestizione dai dispositivi di protezione individuale può senz’altro rientrare nell’orario normale di lavoro, di cui al  Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in quanto non può essere considerato utilizzato nell’interesse del lavoratore, purchè purché vengano accertate le modalità con le quali tale fase preparatoria viene di fatto realizzata.

Sul punto, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è costante. Oltre ai precedenti citati, cfr., altresì, Cass. civ. Sez. lavoro, 13/04/2015, n. 7396, in Foro It., 2015, 6, 1, 1953; Cass. civ. Sez. lavoro, 07/02/2014, n. 2837, in Foro It., 2014, 3, 1, 780), Cass. civ. Sez. lavoro, 07/06/2012, n. 9215, in Foro It., 2012, 9, 1, 2344 Trib. Genova Sez. lavoro, 30/05/2012; Tribunale Napoli, 02/10/2015, Trib. Cassino Sez. lavoro, 23/09/2015 in  Contratti, 2015, 12, 1138.

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Pubblicato da Giovanni Anania

Avvocato in Torino

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