Il Tar del Lazio, con ordinanza pubblicata in data 04/03/2021, ha accolto l’istanza cautelare di alcuni medici che hanno impugnato la nota AIFA del 9 dicembre 2020 e del ministero della Salute recante “principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare”;
- nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans (farmaci anti-infiammatori non steroidei) e paracetamolo (noto col nome commerciale di tachipirina)
- nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid.
I Giudici Amministrativi restituiscono così ai medici libertà di azione nella terapia, nei senso che si potranno prescrivere i farmaci ritenuti più efficaci, sulla base di valutazioni cliniche, senza tener conto delle linee guida ministeriali.
Aspettando Godot (il vaccino) i medici potranno cioè tornare a curare i pazienti secondo scienza e coscienza, anche al fine di evitare il ricorso all’ospedalizzazione, diminuando così anche l’impatto della pandemia sul SSN.
Ecco le motivazioni dell’Ordinanza del Tar del Lazio.
Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi.
La trattazione nel merito avverrà all’udienza del 20 luglio 2021, ma, nel frattempo, si attende un revisione delle linee guida ministeriali per il trattamento dei pazienti Covid-19.