Coronavirus, in quarantena la legalità costituzionale

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus il Governo Italiano ha adottato misura extra ordinem, mai viste prima nella storia repubblicana.

Tali misure sono state giustificate dallo stato di eccezione, dichiarata in presenza di un’emergenza sanitaria che avrebbe imposto di sospendere il rispetto dello stato di diritto per dedicare ogni energia al superamento dell’emergenza stessa.

«Sovrano», secondo la nota definizione di Carl Schmitt in Teologia politica , «è chi decide sullo stato di eccezione»

Ebbene, non vi è dubbio che il Parlamento sia l’ unico luogo ove legittimamente e costituzionalmente si possa dichiarare lo stato di eccezione e varare norme limitative della libertà personale, ma neppure che, in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo possa adottare un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione.

Un passaggio parlamentare, in effetti, c’è stato con la conversione del d.l. 17.03.2020 n. 18, e tuttavia le restrizioni dei diritti fondamentali in capo ai cittadini sono giunte attraverso i DPCM, ovvero i decreti del presidente del consiglio dei ministri.

I  dpcm

Giusto il tempo di ricordare che  il Governo è un organo collegiale, rispetto al quale il Presidente del Consiglio è un semplice primus inter pares e la domanda sorge spontanea.

E’ legittima la decretazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in materie (art. 16 e art. 17 della Costituzione, coperte da riserva di legge e con una incidenza fortemente restrittiva dei diritti fondamentali?
Anche a voler sospendere il giudizio, in attesa che passi la nottata, fin da ora è sicuramente legittimo avere più di un dubbio, trattandosi di una fonte sub primaria.
I DPCM, infatti, si collocano in una zona grigia tra atto politico ed atto amministrativo e sfuggono al controllo di Parlamento, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale.

Le ordinanze di Presidenti di Regione e Sindaci

Gli strappi alle regole dello Stato di diritto peraltro non finiscono  qui.

Proliferano, infatti, le ordinanze, ulteriormente restrittive, di Presidenti di Regione e Sindaci, quasi tutti impegnati nella corsa al lockdown.

Una deriva localistica della gestione dell’emergenza sanitaria inaccettabile, poiché le deroghe alla libertà di circolazione possono essere stabilite soltanto a livello nazionale.

Così, infatti, ha stabilito il  Tar Campania 20.03.20  ripristinando, nel caso sottoposto al vaglio dei magistrati, la legalità costituzionale e sancendo che le misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus devono essere  non frammentate e, soprattutto, compatibili con la Costituzione.

I giudici campani,  “riscontrata, allo stato degli atti: – la verosimiglianza di quanto dedotto in esito alla essenzialità del percorso seguito dalla propria abitazione per l’approvvigionamento presso il punto di distribuzione automatico di tabacchi; – la sussistenza di adeguata prova con riferimento agli impegni professionali relativi ai giudizi pendenti presso il Tribunale di Cassino (comparizione dell’imputato per il 25 marzo 2020) ed il Tribunale di Napoli Nord – Sezione G.I.P. (udienza in camera di consiglio per il 2 aprile 2020)” OMISSIS
P.Q.M. hanno accolto, nei limiti e secondo quanto in motivazione esposto, l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, hanno sospeso l’ “atto di diffida e messa in quarantena”.

Insomma,il diritto emergenziale deve rispettare i principi democratici.

L’Agcom

Last but not least, grande preoccupazione desta il comunicato dell’AGCOM, secondo il quale:

per contrastare la diffusione di informazioni o comunque non corrette l’autorità ha invitato i fornitori di piattaforme di condivisione video ad adottare ogni misura volta a contrastare la diffusione in rete e in particolare sul sociale media, di informazioni relative al coronavirus non corrette o comunque diffuse da fonti non scientificamente accreditate. Queste misure devono prevedere anche sistemi efficaci di individuazione degli illeciti e dei loro responsabili

Nessuna delle misure di governance in vigore, infatti, ha posto alcuna limitazione ai diritti garantiti dall’ Articolo 21 delle Costituzione, secondo il quale: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione“.

 

Fin qui, tutte queste misure sono state bene accette, ed è un male. Tutte le forme di autoritarismo si sono affermate con il consenso delle gente, non dimentichiamolo.

Ci troviamo in una società che pensa che niente sia peggio della morte, e soprattutto non la schiavitù. L’inconveniente è che questo tipo di società finisce sempre per morire. Dopo esser stata ridotta in schiavitù (Alain De Benoist)

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Bibliografia essenziale: Minniti, Lo stato di eccezione, Aracne Editrice,2015

 

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