Ancora incertezze, malgrado la chiarezza del quadro normativo, circondano il campo di attività e responsabilità dell’infermiere pediatrico, per cui capita che stessi svolgano mansioni di infermiere su pazienti sia in età pediatrica che maggiorenni o funzioni di coordinamento infermieristico in U.U.O.O di degenza e/o servizi con utenti adulti, in violazione delle norme di esercizio professionale penalmente tutelate ex art. 348 c.p..
La professione infermieristica, storicamente, è suddivisa in tre figure professionali: l’ infermiere professionale, la vigilatrice d’infanzia e le assistenti sanitarie (oggi, infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari).
Tre figure distinte, ognuna con un proprio albo professionale, benché tenute da unico collegio provinciale (Ipasvi), istituito nel 1955.
In particolare, la figura professionale della vigilatrice d’infanzia (titolo oggi equipollente, ai sensi D.M. 27 luglio 2000 al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al cui al DM 17 gennaio 1997 n. 70), accanto a quella dell’infermiere professionale e dell’assistente sanitario, fu introdotta dalla legge 19 luglio 1940 n. 1098.
Anche con l’emanazione, a partire dal 1994, dei relativi profili professionali, la professione infermieristica è rimasta saldamente ancorata alla tripartizione tradizionale.
Nel 1994, con l’emanazione del profilo professionale dell’infermiere, recepito con il DM 14 settembre 1994 n. 739 che ha ne ridefiniva la figura come professionista intellettuale autonomo, con competenze e responsabilità esclusive, sembrava, in realtà, che il Ministero della Sanità volesse ricondurre ad un’unità la professione infermieristica.
L’infermiere, infatti, era individuato nel decreto ministeriale, come responsabile dell’assistenza generale.
L’art. 6, comma 5, del DM 739/1994 stabiliva, inoltre, che “la formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree (sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; pediatria: infermiere pediatrico; salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico; geriatria: infermiere geriatrico; area critica: infermiere di area critica)”.
L’inclusione tra le competenza di branca di cui all’art. 6 comma 5 del DM 739/1994 dell’infermiere pediatrico aveva fatto inizialmente ritenere che questa figura, così come le altre ivi indicate, dovesse essere considerata una specializzazione dell’infermiere, e in quanto tale oggetto di un formazione infermieristica post-base.
Nel 1997 tuttavia sono stati emanati i profili professionali degli assistenti sanitari e degli infermieri pediatrici.
In seguito, tuttavia, sono stati emanati altri decreti ministeriali che hanno identificato i profili delle altre 22 professioni sanitarie riconosciute dall’ordinamento italiano.
Tra queste, il DM 70/1997 ha ridefinito il profilo professionale anche dell’infermiere pediatrico.
Il DM 17 gennaio 1997, n. 70 ha stabilito (art. 1) che l’infermiere pediatrico “è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica.
In quanto tale l’infermiere pediatrico risponde solo ai bisogni di salute del neonato, del bambino, dell’adolescente e della sua famiglia.
Allo stato attuale, dunque, l’ordinamento italiano contempla da un lato, l’infermiere di cure generali e, dall’altro, l’infermiere pediatrico.
L’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
L’infermiere pediatrico è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica.
A differenza, ad esempio, del pediatra, che è un medico chirurgo, specializzato in pediatria, quella di infermiere pediatrico resta, pertanto, una professione distinta alla quale si è abilitati al termine della formazione di base, senza la propedeuticità dell’infermieristica generale.
Il DM 70/1997, mettendo fino al dibattito sul limite di età consentito alla vigilatrice d’infanzia, ha stabilito, altresì, che l’età pediatrica va da 0 ai 18 anni.
Rispetto all’infanzia, senza peraltro che questa possa dirsi campo di azione esclusivo di questa figura professionale, l’infermiere pediatrico svolge gli stessi compiti (delimitati a seguito dell’abrogazione del mansionario ex D.P.R. 225/1974 ad opera della della legge 42/99 dalla preparazione acquisita) dell’infermiere di cure generali.
Mentre l’infermiere può assistere tutte le fasce di popolazione, il capo di attività e di responsabilità della figura professionale dell’ infermiere pediatrico, dunque, va circoscritto all’assistenza infermieristica nei confronti di soggetti di età inferiore ai 18 anni.
La normativa gli vieta di assistere un paziente adulto, poiché non in possesso della idonea preparazione ed abilitazione. Coloro che si apprestano ad affrontare un concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico, possono consultare Auletta-Finale, Il concorso per infermiere pediatrico, Maggioli Editore, 2017.
La normativa dice anche che i
in un reparto pediatrico ha precedenza di assunzione un inf ped piuttosto che un infermiere. Come mai questa non viene rispettata da ormai tutte le aziende? Vogliamo approfondire questo discorso?!
In effetti, il RD 1098/1940, istitutivo della professione di vigilatrice d’infanzia, stabilisce (art.9) che “il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell’infanzia costituisce titolo di preferenza per l’assegnazione a posti di servizio di assistenza all’infanzia presso ospedali, o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all’infanzia”. Di fatto, vengono deliberati bandi per infermieri generalisti, a cui gli infermieri pediatrici non sono ammessi, e non bandi destinati ad entrambe le figure. Gli infermieri pediatrici che intendessero comunque parteciparvi e venissero esclusi potrebbero forse ricorrere al Tar chiedendo l’annullamento del concorso per violazione di legge. Ma non ci risultano precedenti.
salve,
in effetti risultano precedenti, per esempio l’Ospedale Materno Infantile Burlo di Trieste che non fa bandi per Infermieri pediatrici anzi nell’ultimo bando in Friuli di circa 170 posti a concorso era menzionato anche il Burlo con 20 posti (ovviamente siamo stati esclusi perchè il titolo d’accesso era infermiere…).
Invece vorrei chiedervi una cosa cosa ne pensate dell’infermiere pediatrico che lavora in convitto? Nel profilo professionale è scritto anche che possiamo fare assistenza in età evolutiva che va ben oltre i 18 anni (21 donne – 25 uomini letteratura scientifica).
In convitto ci sono ragazzi da 13 anni a 19 anni, noi possiamo lavorare lì? Che ne pensate?
Grazie anticipatamente.