In tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato le decisioni che incidono sul costo del personale devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa (cfr Corte di Cassazione, sezione lavoro ordinanza 31 maggio 2023 n. 15364 e Corte di Cassazione ordinanza n. 21867 del 21 luglio 2023)
In mancanza della necessaria copertura finanziaria gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, fatta eccezione per i casi ascrivibili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e quindi caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute comunque dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva.
L’ attività che sia stata fatta comunque svolgere dalla P.A.-datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità di essa, deve essere remunerata, a prescindere dalla previa regolarità dell’attività sotto il profilo della spesa, per effetto del disposto dell’art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali (art. 35 e 36 Cost.), e quindi per ragioni di diritto ancora superiori, che a tale norma si affiancano.
Non è questo il caso di una procedura di progressione economica mai concretizzatasi per via della mancanza della necessaria copertura finanziaria.
Trattasi, infatti, del conseguimento, di puro diritto, di una posizione economica migliore, la quale dipende solo ed unicamente dal verificarsi in modo pieno della fattispecie di riferimento.
Anche la retribuzione delle prestazioni in plus orario è subordinata alla copertura finanziaria dell’apposito fondo (cfr Cons. St. sez. V n. 1259/2009 e 3807/2010, sez. III, n. 2565/2012 e 3868/2012 che costituisce un limite vincolante per la remunerazione delle prestazioni stesse, con la conseguenza che la posizione soggettiva degli interessati viene qualificata dalla giurisprudenza alla stregua di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, per l’evidente presenza di poteri valutativi dell’Amministrazione.
In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, pertanto, rimane del tutto irrilevante la pur intervenuta previa autorizzazione.
Dunque, le decisioni che incidono sul costo del personale la P.A. le prende con il senno di poi……
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Da anni si assiste a una serie di riforme della pubblica amministrazione, fondate sulla filosofia, profondamente sbagliata, secondo la quale “Lo Stato è come un’azienda”. Non è così. Paul Krugman (Premio Nobel per l’economia), nel suo libro manifesto “Un Paese non è un’Azienda“, editore Garzanti (6 febbraio 2020) svela l’inconsistenza e la falsità di questo grande mito contemporaneo.