Ex medici specializzandi 1983-1991: cause a rischio prescrizione

Oltre alla causa collettiva che concerne gli ex medici specializzandi 1994-2006, sul cui esito positivo era stato espresso più di un dubbio in un precedente post, pendono ancora molte cause che riguardano i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione universitaria negli anni accademici 1981-1992.
In questo caso le perplessità non riguardano tanto la fondatezza della domanda, già confermata in Cassazione, quanto il fatto che il diritto di questi ex medici specializzandi potrebbe essere ormai dichiarato prescritto.
Quantomeno per coloro che alla data del 27 ottobre 2009 non hanno proposto la domanda giudiziale, né compiuto atti stragiudiziali di interruzione della prescrizione.
Come ormai noto, la direttiva 82/76 Cee, recante disposizioni per il riconoscimento e la erogazione di una <adeguata remunerazione> a favore dei medici per attività svolta presso le scuole di specializzazione, imponeva agli Stati membri di attribuire loro una borsa di studio a decorrere dal 31 dicembre 1982.
Lo Stato Italiano recepiva, assai tardivamente, la direttiva comunitaria con il d.lgs. dell’8 agosto 1991, n. 257, che prevedeva in favore dei medici specializzandi immatricolatisi nell’anno accademico 91/92, una borsa di studio pari di € 11.103,00 per ogni anno di specializzazione.
Nulla il d.lgs n. 257/1991 riconosceva, invece, in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione iniziati dopo il 31 dicembre 1982, termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva comunitaria n. 82/1976 Cee.
L’obbligo per lo Stato Italiano scattava dall’1 gennaio 1983, ma nondimeno i medici immatricolatisi a una scuola di specialità tra gli anni 1982-1991 non si sono visti riconoscere il corretto trattamento economico.
Diverse pronunce giurisprudenziali hanno stabilito, pertanto, che per questi ex medici specializzandi (con l’esclusione di quelli iscritti ai corsi di specializzazione partiti prima di tale data, anche se terminati dopo) deve essere riconosciuto un indennizzo, per la mancata attuazione tempestiva e/o retroattiva della direttiva n. 82/1976 Cee.
La disciplina dettata dalla direttiva 82/76/Cee non ha trovato completa applicazione neanche dopo l’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto la legittimità del diritto a ricevere una adeguata retribuzione soltanto da parte degli ex medici ammessi alla scuole di specializzazione negli anni 1983-1991, i cui ricorsi erano stati accolti da precedenti decisioni giurisprudenziali.
Pochi dubbi residuano, quindi, sulla fondatezza della pretesa risarcitoria da parte di questi ex medici specializzandi (in questo senso, infatti, si sono pronunciate, ex multis, Cass. civ. 6606/2014; Cass. civ. 1064/2014; Cass. civ. 9071/2013; Cass. civ. 4364/ 2012; Cass. civ. 5533/2012).
Dall’entrata in vigore della legge n. 370/99 (27 ottobre 1999), peraltro, decorre il termine di prescrizione per coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione dal 1982 al 1991 per far valere il loro proprio diritto di fronte alla giustizia ordinaria.
Così hanno stabilito, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia del 27 Aprile 2009 n. 9147, seguita poi dalla sezioni semplici (cfr. Cass. civ. 6606/2014; Cass. civ. 16104/2013)
E’, infatti, a partire da questo momento, infatti, e cioè con il riconoscimento da parte del legislatore, sia pure nei confronti di una ristretta platea di ex medici specializzandi, del diritto ad una adeguata retribuzione, che secondo la giurisprudenza di legittimità il loro credito diventa esigibile.
L’azione soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cfr. Cass. civ. 6606/2014; Cass. civ. 1064/2014; Cass. civ. 9071/2013; Cass. civ. 4364/2012; Cass. civ. 5533/2012).
La prescrizione in materia di mancata remunerazione dei medici specializzati, si compie, dunque, in assenza di appositi atti interruttivi, il 27 ottobre 2009 (Cfr. Trib. Roma sent. n. 15889 del 2014).
Solo coloro che hanno proposto la domanda giudiziale, o quantomeno posto in essere un atto interruttivo della prescrizione, prima di tale data hanno certamente diritto a vedersi riconosciuto il diritto alla remunerazione per gli anni di frequenza, all’epoca, alle Scuole di Specializzazione e/o il risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/Cee.
Le tesi secondo la quale l’obbligo dello Stato Italiano di adempiere alla direttiva 82/76 Cee, trasfusa poi nella direttiva n. 93/16, permaneva, comunque, sino al 20 ottobre 2007, data di abrogazione di quest’ultima direttiva, sicché il termine decennale di prescrizione dovrebbe decorrere dalla suddetta data del 20 ottobre 2007, su cui si fondano le speranze dei nuovi ricorsi, non trova infatti molte conferme nella giurisprudenza di merito, né tantomeno risulta avallata dalla Corte di Cassazione.

Pubblicato da Giovanni Anania

Avvocato in Torino

2 Risposte a “Ex medici specializzandi 1983-1991: cause a rischio prescrizione”

  1. Ed alcune associazioni, nonostante la prescrizione al 2009, continuano a chiamare ripetutamente per rassicurare sull’esito positivo di una eventuale azione giudiziaria, anche in assenza di atti interruttivi..ovviamente dietro pagamento anticipato di compenso.

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