Il danno biologico: cos’è e come si calcola

Per danno biologico si intende la lesione (permanente o temporanea) all’integrità psicofisica della persona.

Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato, in quanto trova la  fonte normativa nell’articolo 32 della Costituzione, secondo il quale:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti

La Legge distingue fra danno biologico di grave e di lieve entità (fino a un’invalidità del 9%), ma solo ai fini del calcolo restando unica la definizione di danno biologico, e la modalità di accertamento e valutazione, in sede medico legale, della menomazione.

In particolare, la Legge n. 27/2012 art. 32 comma 3-ter e 3-quater esclude il risarcimento per le c.d. lesioni personali “micropermanenti” che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (radiografie, tac e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini). Il caso più classico è quello del cosiddetto “colpo di frusta”, come viene volgarmente chiamata la patologia traumatica del rachide cervicale, dove rilevanza risolutiva rispetto all’obbligo di dare prova strumentale imposto dalla normativa è assegnata al riscontro di una rettilineizzazione o inversione della fisiologica lordosi cervicale documentata radiograficamente.

La Corte di Cassazione, peraltro, con ordinanza 11 settembre n. 220066, ha corretto la rotta, affermato il principio secondo il quale  «ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale»

L’applicazione qui sotto consente di calcolareIl danno biologico permanente (IP) per i postumi (e cioè gli esiti della malattia post traumatica) da lesioni pari o inferiori al 9 per cento nonché L’invalidità temporanea totale (ITT), e di invalidità temporanea parziale (ITP).

Per il calcolo è sufficiente impostare i punti di invalidità permanente riconosciuti in sede medico- legale, l’età del danneggiato, i parametri relativi all’invalidità temporanea (giorni di invalidità totale e parziale) e la percentuale di danno morale  (solo eventualmente) riconosciuta.

A questo proposito, infatti, va ricordato che secondo giurisprudenza ormai salda il danno morale conseguente alle lesioni personali non può essere considerato in re ipsa. non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito e, pertanto, va sempre provato, sia pure per presunzioni, tanto  vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.

Danno Biologico

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