Applicabilità e limiti dell’art. 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità medica

Il ricorso al procedimento per accertamento tecnico preventivo, con finalità conciliative, disciplinato dall’art. 696 bis cpc e, introdotto, con il chiaro intento, di deflazionare il contenzioso civile, è sempre più frequente, poichè, sussistendone i presupposti, consente alla parte che lo promuove, la precostituzione di una prova scritta che potrà essere utilizzata nell’eventuale futuro giudizio civile.
La risoluzione delle controversie in materia di responsabilità medica potrà passare per il vaglio preventivo dell’ istituto conciliativo? Ed invero, il Giudice, al fine dell’ accertamento dell’ errore medico e/o della responsabilità della struttura ospedaliera e, della legittimità delle pretese fatte valere dal danneggiato, non potrà prescindere da una consulenza tecnica d’ ufficio.
Ciò posto, il problema di fondo è, individuare, la ammissibilità a un procedimento di questo tipo, in tema di responsabilità medica.
Come noto l’ istituto previsto dall’ art. 696 bis cpc, rappresenta un meccanismo conciliativo per la risoluzione delle controversie e non già uno strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova, che consente al CTU il solo “accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”, cioè semplicemente di determinare l’ eventuale ammontare del credito(quantum debeatur) senza alcuna possibilità di sconfinare nella valutazione dell’ an debeatur. Qualora, invece, la richiesta del danneggiato, attiene, anche all’ accertamento delle cause dei dedotti danni e, la struttura ospedaliera, in sede di costituzione in giudizio, neghi la sussistenza della certezza del diritto, conseguentemente, essendovi la contestazione dell’ an debeatur, rimarrebbe preclusa la possibilità di procedere ai sensi dell’ art. 696 bis cpc. Sembrerebbe, invero, più rispondente alle finalità conciliative, tipiche dell’ istituto in parola, non negarne la ammissibilità, in materia di responsabilità medica, allorquando, pur in presenza di contestazioni sull’ an debeatur, quest’ ultimo, possa essere agevolmente accertato, senza il ricorso ad indagini complesse se, appunto, gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità. Intesa in questo senso, l’ istituto in parola si rivelerebbe efficace, ancor più che la mediazione conciliativa, in questo tipo di materie, in quanto, la perizia che accerti l’ an e il quantum costituirà una base per trattare con il liquidatore della compagnia di assicurazione per ottenere il risaricmento del danno. L’ esigenza di ammettere la ammissibilità dell’ istituto processuale in parola, in materia di responsabilità medica, risulterebbe ancor più pregnante, quando, durante la fase della trattazione stragiudiziale, la società di assicurazioni, abbia, attraverso la perizia medico legale di parte, accertato, oltre il quantum debeatur, anche il nesso di causalità tra la condotta dell’ equipe medica e il danno e, poi, nella fase di costituzione, nel procedimento ex art 696 bis cpc, strumentalmente contesti la responsabilità del medico, nel non commendevole tentativo di ottenere il rigetto della CTP ex art 696 bis cpc, per sua inammissibilità e, quindi, procrastinare nel tempo l’ effettiva realizzazione delle pretese risarcitorie del danneggiato.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, sarebbe opportuna, una interpretazione estensiva dell’art. 696 bis c.p.c. che ne veda, cioè, dichiarata la sua ammissibilità, anche con riferimento all’ accertamento dell’ an debeatur. Una portata più ampia dell’ istituto processuale in parola e, quindi, una sua estensiva applicazione, comporterebbe un accertamento più celere, attraverso la CTU medica, non solo della quantificazione del danno ma anche dell’accertamento del nesso causale che dimostri il legame tra il danno lamentato e la condotta negligente o imperita della equipe medica. Il C.T.U., pertanto, sarebbe chiamato a valutare se, la condotta del medico o, della equipe medica, sia stata idonea a causare il danno lamentato dal paziente. In questo modo si potrà addivenire ad una soluzione rapida della controversia sorta tra il paziente e il medico. Pertanto, dinanzi a una ipotesi in cui, durante la fase della trattativa con la società di assicurazioni, non si riesce ad arrivare ad un accordo, poichè il perito medico dell’assicurazione, nega in radice, l’ attribuibilità, in capo al medico, di una condotta negligente e, quindi, di una responsabilità del proprio assicurato, l’unico rimedio sarebbe quello di promuovere una lunga causa civile, ovvero, ipotesi preferibile, ottenere, tramite il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. l’ inizio, attraverso la consulenza tecnica, di una trattativa con l’assicurazione per il giusto risarcimento del danno. Si consideri inoltre che, non vi è lo sbarramento della mediazione obbligatoria per la responsabilità medica, in quanto, questo istituto, prevede già il tentativo di conciliazione ad opera del nominando CTU.   Attraverso una applicazione estensiva dell’art.696 bis c.p.c., sarà possibile, anche in materia di responsabilità medica, usufruire di uno strumento di conciliazione della controversia tra le parti e, contemporaneamente, consentire alle stesse, il diritto alla precostituzione di una prova, prima e al di fuori del processo di merito, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

 

Pubblicato da Giuseppe Prochilo

Avvocato in Torino

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