Rimborso tassa Ipasvi: le prime applicazioni giurisprudenziali

Le PP.AA. non devono rimborsare agli infermieri  gli importi da questi dovuti per l’iscrizione al proprio albo professionale. Così si è espresso il Tribunale di alessandria, dott.ssa Alessandra Mainella, nella sentenza che, per la particolare importanza dell’argomento, si trascrive qui di seguito per esteso.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
La dott.ssa Alessandra Mainella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 94/2014 R.G. vertente tra Omissis , elettivamente domiciliati in Alessandria, via Marengo n. 47, presso lo studio degli Avv. Saverio Biscaldi e Michele Branzoli che li rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso; Ricorrenti e Azienda Sanitaria Locale AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Acqui Terme, via Alessandria n. 1, presso l’ASL AL, rappresentata e difesa dagli Avv. Elio Garibaldi, Maria Daniela Cogo e Carlo Castellotti per procura a margine della memoria difensiva e di costituzione; Resistente All’udienza del 15.01.2015 le parti così concludevano:parte ricorrente: “voglia il Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del Lavoro, in via principale e nel merito accertare e dichiarare l’obbligo in capo alla parte convenuta, ASL di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, di sostenere il costo dell’iscrizione all’albo professionale degli infermieri IPASVI di omissis. Condannare inoltre la convenuta ASL di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 1.895,00 e precisamente: per quanto concerne il ricorrente omissis pari ad € 645,00; per quanto concerne il ricorrente omissis pari ad € 510,00; per quanto concerne il ricorrente omissis pari ad € 740,00; a titolo di rifusione delle quote di iscrizione all’albo professionale infermieri IPASVI a partire dall’anno 2004 e comunque dall’anno di iscrizione ad oggi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA incluse”; parte resistente: “voglia il Tribunale Ill.mo di Alessandria, in qualità di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente dichiarare parzialmente prescritta l’azione dei ricorrenti; nel merito accertare e dichiarare l’infondatezza di tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della resistente ASL, respingendo il ricorso avversario, con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai ricorrenti, avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo, in capo all’ASL di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, di sostenere il costo dell’iscrizione all’albo professionale degli infermieri IPASVI e la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di € 1.895,00 a titolo di rifusione delle quote di iscrizione al detto albo a partire dall’anno 2004 e comunque dall’anno di iscrizione ad oggi, è infondata per i motivi di seguito esposti. Alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006 n. 43, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale sancita dall’art. 2, comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere l’attività sanitaria si a come libero professionista sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente. Nell’ipotesi in cui l’iscrizione all’Albo si ponga per il dipendente pubblico come facoltativa, nulla quaestio nel sostenere che l’iscrizione medesima, costituendo scelta individuale, non possa che ricadere sul professionista stesso; nel caso in cui invece un dipendente risulti obbligatoriamente iscritto ad un Albo quale ineludibile requisito per svolgere la propria attività, si ritiene comunque che debba essere cura del soggetto assunto nella compagine dell’ente pubblico per svolgere quella determinata professione farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito (o è divenuto in seguito) condicio sine qua non della sua assunzione o dello svolgimento della relativa professione. Del resto, il legislatore non ha preso in esame, con riguardo alle situazioni sopra indicate, l’aspetto del soggetto cui compete l’onere finanziario dell’iscrizione all’albo ma all’art. 7 ha statuito che “La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.L’eventuale rimborso da parte dell’ASL si tradurrebbe pertanto in un onere finanziario ingiustificato, privo di fondamento normativo. Del resto, numerosi sono gli indici normativi a suffragio dell’esposta tesi: il principio generale del contenimento della spesa pubblica per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; il principio in base al quale l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed, alle condizioni previste, mediante contratti individuali; il principio per cui la concessione di qualunque sovvenzione, contributo, sussidio o ausilio finanziario e l’attribuzione di vantaggi economici sono subordinate a predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e modalità cui le stesse devono attenersi. Si ritiene pertanto che l’iscrizione all’albo ed il mantenimento della stessa siano a carico esclusivo del dipendente e costituiscono un requisito fondamentale per lo svolgimento dell’ufficio cui è preposto il pubblico dipendente. Si rileva, da ultimo, che, quanto agli avvocati alle dipendenze di un ente pubblico, la Suprema Corte, nella sentenza n. 11833/2013, ha statuito che la disciplina prevista legge 25 novembre 2003, n. 339, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part – time ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.), non risulta abrogata per incompatibilità in forza della sopravvenienza né dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (norma secondo cui gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio delle attività professionali risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza), né dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (in forza del quale l’accesso alle professioni regolamentate, come l’esercizio delle stesse, è libero, potendo dipendere soltanto dall’iscrizione in ordini e collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità), non ricorrendo tra le norme considerate una contraddizione tale da renderne impossibile la loro contemporanea applicazione (v. anche Cass. SU 775/2014). Trattasi quindi di principi che sono stati sanciti in relazione a una professione, quale quella forense, avente una natura ed una funzione peculiari, non assimilabili a quella medica o infermieristica. A ciò si aggiunga che al personale infermieristico è consentito lo svolgimento di prestazioni presso terzi in favore di soggetti pubblici e privati (v. doc. 4 – fascicolo di parte resistente), prestazioni aggiuntive (v. doccc. da 5 a 10 – fascicolo di parte resistente) e prestazioni professionali in equipè, da effettuarsi fuori dall’orario di lavoro e con ripartizione del compenso (v. docc. 11, 12, 13, 14 e 15 – fascicolo di parte resistente) per cui non sussiste un vincolo di esclusività con le stesse caratteristiche di quello dettato per gli Avvocati. In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti va rigettata. Le spese di lite, stante la natura delle questioni giuridiche trattate, vanno integralmente compensate. P.Q.M. Il Tribunale di Alessandria definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione- respinta, così provvede: – rigetta il ricorso; – compensa le spese di lite. Così deciso in Alessandria, in data 15 gennaio 2015. Il Giudice dott.ssa Alessandra Mainella.

Nota a sentenza

La decisione del Tribunale di Alessandria non pare condivisibile e sembra imposta solo dall’esigenza “metagiuridica” di salvaguardare le finanze pubbliche.
Come ricorda il Tribunale di Alessandria. la Corte di Cassazione, con sentenza. n.7776 del 16/04/2015, che ha scolpito il chiaro principio secondo il quale un pubblico dipendente (nella fattispecie de quo, un avvocato) ha diritto al rimborso del costo  dell’iscrizione al proprio Ordine professionale perché presta la propria attività professionale nell’interesse “esclusivo” dell’Amministrazione pubblica dalla quale dipedente.
Non si vede perchè lo stesso principio non debba valere per l’infermiere ospedaliero, in ragione del  vincolo di esclusività che lo  alle dipendenze all’amministrazione di appartenenza.
Anche in questo caso, il costo relativo all’iscrizione obbligatoria al Collegio Professionale di appartenenza dovrebbe essere essere posto a carico dell’Asl datore di lavoro.

Il pagamento del costo di iscrizione all’albo professionale costituisce, peraltro, un obbligo deontologico dell’infermiere. Sui doveri dell’infermiere, sotto il profilo ordinistico, cfr. Ipasvi, Commentario al codice deontologico degli infermieri, McGraw-Hill Education, 2009

Post scriptum

E’ circolata, sopratutto su internet, la notizia che il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, ha riconosciuto il diritto di un infermiere al rimborso delle quote versate negli ultimi 10 anni al Collegio IPASVI.
Noi non conosciamo, purtroppo, nè gli estremi della sentenza, nè le sue motivazioni, per cui non possiamo che sospendere il giudizio…..
Se son rose,fioriranno….

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Pubblicato da Giovanni Anania

Avvocato in Torino

Una risposta a “Rimborso tassa Ipasvi: le prime applicazioni giurisprudenziali”

  1. Di fatto, non ci sono rimborsi per la tassa di iscrizione. Ho avuto solo la possibilità di scaricarla come spesa nel periodo in cui ho svolto la libera professione. Può darsi che adesso che siamo diventati un Ordine anche noi, ci sia riconosciuta anche questa possibilità.

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