Professioni sanitarie: via libera alla tessera professionale europea

Il 21 gennaio scorso il Governo ha approvato, in via definitiva, il d.lgs. di attuazione della direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché il Regolamento UE n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa. Il testo del provvedimento, già esaminato preliminarmente dal C.d.M. lo scorso 13 novembre, è stato sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari prima dell’approvazione definitiva da parte dell’esecutivo.
Importanti le novità introdotte dal decreto.
In primo luogo, la tessera professionale europea. Si tratta di un certificato elettronico, che semplificando il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali del titolo abilitativo ottenuto nei rispettivi Paesi dell’Unione, favorisce la libera circolazione dei professionisti negli Stati membri. Come? Riducendo tempistiche ed oneri burocratici. Tra le professioni sanitarie, per adesso, possono chiedere il rilascio della tessera solo gli infermieri, i farmacisti ed i fisioterapisti.
Tra le altre novità di segnalano l’introduzione di un meccanismo di allerta che scatta quando il sanitario è sanzionato inv ia disciplinare o condannato in sede penale e ciò incida sull’esercizio della professione nonché la possibilità di di ottenere il riconoscimento del tirocinio effettuato anche all’estero.
Il decreto legislativo ridefinisce quindi le competenze infermieristiche, recependo la normativa europea. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel cammino di crescita di questa professione. Ricordiamo che il suo profilo professionale (D.M. 14 settembre 1994, n. 739) individua l’infermiere come responsabile dell’assistenza generale infermieristica. In quanto tale l’infermiere, in forza dell’art. 38 del d.lgs 9 novembre 2007 n. 206, così come modificato dalle odierne norme, ha testualmente le seguenti competenze:

“a. la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite, in un’ottica di miglioramento della pratica professionale; a) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite; b) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l’autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite; c) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi; d) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio; e)la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle; f) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre  professioni del settore sanitario; g) la competenza di analizzare la qualità dell’assistenza in un’ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell’assistenza generale”. (art. 30)  h) la competenza di analizzare la qualità dell’assistenza in un’ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell’assistenza generale“. (art. 30)

Il decreto è di immediata applicazione.

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