Responsabilità del medico in caso di somministrazione di farmaci

La Corte di Cassazione, 4° Sez. Pen., con la sentenza del  4 agosto 2014 n. 34239 ha stabilito che “in caso di successione di medici di differenti reparti ospedalieri nella posizione di garanzia verso il paziente, se da un lato il principio di affidamento implica che colui il quale si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato, dall’altro il medesimo principio comporta anche che, qualora l’affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante, la condotta colposa dell’affidato non vale di per sé ad escludere la responsabilità dell’affidante medesimo

Nel caso di specie, si è ravvisata la colpa del  medico che aveva omesso di richiedere espressamente al paziente, nonostante il silenzio della cartella clinica, la sussistenza di allergie ad una specifico farmaco che egli intendeva somministrargli.

In dottrina, cfr. la classica opera di Benci, La prescrizione e la somministrazione dei farmaci. Responsabilità giuridica e deontologica,, McGraw-Hill Education, 2007.