L’astratta applicabilità dei provvedimenti sindacali contingibili e urgenti previsti dall’art. 50 c. 5 del 5 DLT 18/08/2000 n. 267 (che recita: “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale“) non sembra configurare un ostacolo di ordine giuridico all’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c..
Si tratta, infatti, di rimedi (l’uno pubblicistico, l’altro privatistico) che operano su piani del tutto distinti: in un caso si garantisce l’interesse generale alla salubrità dell’ambiente, nell’altro si tutela un diritto soggettivo del ricorrente (su questa scorta si è invece affermata l’illegittimità del ricorso ex art. 700 c.p.c.preordinato alla tutela della salute di un’intera collettività: Corte Cost. 23 dicembre 1986, in Giur. It., 1987, I, 1, 1164).
D’altra parte, il potere di procedere in via cautelare attribuito al giudice ordinario ex art. 700 c.p.c. viene meno esclusivamente rispetto a situazioni giuridiche tutelabili avanti al giudice amministrativo, mentre la tutela del diritto alla salute, minacciato o leso da intollerabili immissioni, è devoluta all’AGO, e non soltanto in relazione a controversie tra privati, ma anche in riferimento ad atti e comportamenti pregiudizievoli posti in essere dalla PA (cfr. Cass. S.U. 20 febbraio 2992, n. 2092, in Giur. It., I, 2, 208).
Specularmente, la Pubblica Amministrazione (rectius: il Comune interessato nella persona del Sindaco, al fine di tutelare la salubrità dell’ambiente, oltre all’emanazione dell’ordinanza di cui all’art. 50 c. 5 del 5 DLT 18/08/2000 n. 267, può ricorrere anche al giudice ordinario in via cautelare e urgente, ovviamente nei limiti di cui all’art. 4, c. 1. della legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo.
In argomento, cfr. AA.VV I provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco. Perugia, “7 Novembre 196, Noccioli, 1966