Nasce l’Ordine delle professioni infermierististiche

Con l’approvazione della Legge 3/2018 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) nasce finalmente l’Ordine delle professioni infermieristiche.

Un passaggio atteso, essendo l’infermiere un professionista laureato.

Già la legge n.43 del 1 gennaio 2006 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali) rimasta sul punto fin qui inapplicata, prevedeva che i professionisti sanitari, e quindi anche gli Infermieri, dovessero essere dotati di un proprio Ordine professionale.

Oltre all’Ordine delle professioni infermieristiche, la legge 3/2018 introduce altri due nuovi Ordini, quello delle Ostetriche e l’ Ordine Tecnici di Radiologia.

La vigilanza sui relativi Ordini professionali passa dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute.

Le elezioni per il rinnovo dell’Ordine si terranno ogni 4 e non più ogni 3 anni.

Tra le novità più rilevanti si segnala la modifica delle sanzioni penali e accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria. La legge prevede, in tali ipotesi, la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato e, quando si tratta di beni immobili,  il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.

In caso di omicidio colposo l’abusivo è punito con la reclusione  da 3 a 10 anni (art. 589 c.p.). In caso di lesioni colpose la pena è della reclusione va da 6 mesi a 2 anni, mentre va  da un anno e mezzo a 4 anni  se le lesioni sono gravissime (art 590 cp).

La legge, infne, ha aggiunto alle circorstanze aggravanti previste dall’art. all’art. 61 del codice penale”  l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative” (11-sexies).

BIBLIOGRAFIA: Ipasvi, Commentario al codice deontologico dell’infermiere 2009, McGraw-Hill Education, 2009 

 

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