Malasanità: medico di base e Asl di riferimento responsabili in solido

Con la sentenza del 27 marzo 2015, n. 6243 la Corte di Cassazione, III sez. civ. ha stabilito che  “l‘ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 c.,c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge“.

Questo indirizzo, tuttavia, non è univoco in giurisprudenza.
Contra, infatti, cfr. Cass. pen. Sez. IV, 14/03/2012, n. 41982; Cass. pen. Sez. IV Sent., 11/04/2008, n. 36502.
In dottrina, cfr. Cassano, Ospedali e medici. Responsabilità e danni. A chi e come chiedere il risarcimento, Maggioli Editore, 2012.