Malasanità: medico di base e Asl di riferimento responsabili in solido
Con la sentenza del 27 marzo 2015, n. 6243 la Corte di Cassazione, III sez. civ. ha stabilito che “l‘ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 c.,c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge“.