Malasanità: medico di base e Asl di riferimento responsabili in solido

Con la sentenza del 27 marzo 2015, n. 6243 la Corte di Cassazione, III sez. civ. ha stabilito che  “l‘ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 c.,c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge“.

Questo indirizzo, tuttavia, non è univoco in giurisprudenza.
Contra, infatti, cfr. Cass. pen. Sez. IV, 14/03/2012, n. 41982; Cass. pen. Sez. IV Sent., 11/04/2008, n. 36502.
In dottrina, cfr. Cassano, Ospedali e medici. Responsabilità e danni. A chi e come chiedere il risarcimento, Maggioli Editore, 2012.

6 Risposte a “Malasanità: medico di base e Asl di riferimento responsabili in solido”

  1. Finalmente la Suprema Corte sancisce espressamente il principio della responsabilità solidale fra Asl e medico generico (o “di base”), anche se quest’ultimo è solo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e non dipendente. Ne consegue la facoltà per il paziente danneggiato di chiedere il risarcimento per il danno ingiustamente subito tanto all’una quanto all’altro. Ciò perchè l’Asl adempie la propria obbligazione nei confronti del paziente assistito avvalendosi del medico di base, in ragione della convenzione che lega quest’ultimo al SSN.

  2. Interessante precisazione della Cassazione dal momento che la Legge Balduzzi del 2012 (quella che aveva
    sancito per la prima volta che il procedimento volto ad acclarare la presenza di un danno portato al paziente doveva essere dimostrato dallo stesso senza la necessità che il clinico dovesse provare la propria correttezza) lasciava un vuoto normativo riguardo a chi si dovesse prendere carico della responsabilità penale e
    dell’eventuale risarcimento.

    Sono venuto a conoscenza, però, di una recente sentenza del Tribunale di Milano, la 1430 del 2 dicembre scorso, con cui si conferma che il medico, anche quando opera all’interno di una struttura, non ha un rapporto ‘contrattuale’ con il paziente. Pertanto, se dall’atto medico discende un danno, l’onere della prova spetta al paziente e la prescrizione è quinquennale.
    Invece, il rapporto tra paziente e struttura è definito di tipo contrattuale, come se fosse un ‘contatto sociale’ e quindi spetta alla struttura provare il proprio corretto adempimento e la prescrizione è decennale.

    Questo ultimo aspetto non è in palese contrasto con quanto sancito dalla Cassazione?

    1. L’orientamento del Tribunale di Milano si discosta anche dai precedenti della Corte di cassazione sul punto. Bisogna vedere quindi se questa decisione verrà confermata, annullata o cassata in caso di impugnazione……

  3. Concordo: la pronuncia del Tribunale di Milano (sentenza n. 10261/14 della I Sezione Civile) inverte un orientamento ventennale della giurisprudenza italiana sulla natura della responsabilità medica e bisognerà attendere che il procedimento arrivi in Cassazione per vedere se la Suprema Corte lo accoglie o meno.
    A mio avviso, la legge Balduzzi ha portata innovativa nei processi penali, nei quali esclude la responsabilità del medico in caso di colpa lieve, ma nulla muta nei procedimenti civili, nei quali sussiterà comunque responsabilità e conseguente obbligo di risarcimento del danno, anche nel caso in cui il sanitario abbia rispettato le linee guida accreditate. La novità apportata dal cd. Decreto Balduzzi è data dal fatto che il medico dovrà solo provare di avere rispettato le linee guida accreditate dalla comunità scientifica, ossai di essersi attenuto allo standard curativo nel quale andava fatto rientrare il caso del paziente, mentre spetterà a quest’ultimo provare che il proprio caso presentava delle specificità che avrebbero richiesto cautele specifiche o condotte non previste dalle linee guida.

    1. Il problema della natura della responsabilità civile del sanitario nasce dal tenore letterale dell’art. 3 del decreto Balduzzi, secondo il quale “in tali casi (e cioè quando il medesimo nello svolgimento della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica) resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile”, che sembra dunque qualificarla come extracontrattuale…

  4. Vorrei fare un esempio di correlazione responsabilità tra medico di base ed ASL in riferimento alla compilazione del modulo du reazione avversa da farmaco richiesta dal paziente a seguito di reazione avversa dovuta dai diversi eccipienti utilizzati nei 2 farmaci dufferenti: Aricept ( farmaco tollerato) e Yasnal ,quest’ultimo distribuito dalla Regione Emilia Romagna in sostituzione di Aricept per ragioni di spesa pubblica. Vorrei capire la motivazione, credo supportata da un interesse personale e/o da volontaria modalità di sfuggire a responsabilità medica , perpetrata con il gioco del rimpallo competenza alla compilazione della documentazione oltre a chiedere informazioni utili per esercitare il diritto di ottenere la compilazione della relativa documentazione, fino ad ora negatami. Grazie

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