L’adozione del concepito. Sì, no, forse…

E’ agli Atti Parlamentari della Camera dei deputati, al numero progressivo 123, sub tituloDisposizioni in materia di adozione del concepito”  la proposta di legge sulla c.d. adottabilità del concepito.

Il disegno di legge

Il disegno legislativo consta di soli 7 articoli e, in sintesi, prevede:

  • nei casi di cui alla legge 194/1978, la madre,  in alternativa all’interruzione volontaria di gravidanza, può prestare il consenso allo stato di adottabilità del concepito, dichiarato con decreto del Tribunale per i minorenni;
  • i consultori e le strutture socio-sanitaria hanno l’obbligo di informare, la madre e la persona indicata come padre della possibilità di ricorrere alle misure alternative all’IVG;
  • il consenso può essere revocato fino al momento della nascita e nei sette giorni successivi successivi al parto (c.d.termine di pentimento);
  • decorso questo termine il Tribunale per il minorenni dispone all’affidamento preadottivo del neonato presso una delle coppie che hanno presentato domanda residenti a una distanza non inferiorea 500 Km dal suo luogo di nascita;
  • è esclusa ogni possibile forma di commercio tra i genitori naturali e la coppia.

La proposta di legge, pur non limitando l’accesso all’IVG, ha nondimeno suscitato, come peraltro era prevedibile, immediate polemiche.

In particolare, vi è la  grande preoccupazione che l’adozione del nascituro possa aprire la strada a pratiche di maternità surrogata di tipo gestionale.

L’esperienza USA

Nelle USA  una legge simile, più conosciuta come  “adozioneinpancia”, esiste da moltissimi anni.

Qui è la famiglia d’origine a decidere spontaneamente a chi dare il proprio figlio, ancor prima della nascita, secondo una procedura legale.

Durante la gravidanza, e quindi l’attesa di un bambino, i genitori biologici scelgono la coppia adottiva attraverso vari canali fra cui i dossier delle agenzie per le adozioni, all’interno di una “rosa” di candidati genitori adottivi, tra statunitensi e stranieri.

La corrispondenza della scelta al “best interest” (superiore interesse) del nascituro è controllata dalle agenzie autorizzate e dal giudice nel Tribunale competente.

Il concenti nell’ordinamento italiano ed europea e nella tradizione giudirica iberoamericana

L’ordinamento giuridico Italiano ammette la “soggettività giuridica” del concepito (cfr. art. 1 della legge 19 febbraio 2004 n. 40). I diritti che la legge gli riconosce sono tuttavia subordinati all’evento della nascita (art. 1 c. 2 c.c).

Sull’incostituzionalità dell’art. 1 del Codice civile del 1942 cfr. C.E. TRAVERSO, Il diritto del nascituro,in Rivista italiana di previdenza sociale, 32 (1979), pp. 996 ss..Sul concetto di “individuo” cfr. N. COVIELLO, “La tutela della salute dell’individuo concepito”, in Il diritto di famiglia e delle persone, a. 7 (1978), pp. 245 ss.. nonché  M. CASINI, Il diritto alla vita del concepito nella giurisprudenza europea: le decisioni delle Corti costituzionali e degli organi sovranazionali di giustizia, Padova 2001.

Per il riconoscimento in Europa dei diritti del nascituro cfr, la sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Federale Tedesca del 28 maggio 1993 (traduzione italiana in M. D’AMICO, Donna e aborto nella Germania riunificata,Milano, 1994,, nonché. in dottrina G. PERICO, Incostituzionale in Germania la legge di aborto, in Aggiornamenti sociali, 45, 1994, pp. 13 ss.)

Pur nei limiti segnati dal Codice civile del 1942 va segnalata anche la sentenza della Suprema Corte ( Cassazione Civile, III Sez., 22 novembre 1993 n. 11053) con commento di  D. CARUSI, “Responsabilità contrattuale ed illecito anteriore alla nascita del danneggiato”, in Giurisprudenza italiana, a. 146 [1994], c. 549-554).

Ma è soprattutto nella tradizione giuridica iberoamericana, restata più fedele al diritto romano, che il concetto di persona por nacer trova maggiore centralità. Ed è quindi in tale contesto che si è sviluppato il maggiore dibattito dottrinale.

Anche qui vi è chi sostiene (v. Maria Berenice Dias) l’incompatibilità della procedura di adozione, che deve rispettare una fase di convivenza ta l’adottante e l’adottato, per un essere chiuso nel corpo femminile. L’adozione del bambino non nato, inoltre, sarebbe anche in conflitto con il principio secondo il consenso della madre, sull’adozione del figlio, deve essere manifestata dopo la nascita  (v. Thales Tacito Cerqueira).

Ma, in generale, si ammette la possibilità di adozione del nascituro: (cfr. S. J. CHINELATO, “Adoção de nascituro e a quarta era dos direitos: razões para se alterar o caput do artigo 1.621 do novo código civil”, in Novo Código civil. Questões controvertidas (Série Grandes temas de direito privado, I), pp. 355 ss.

L’adozione embrionale

Il disegno di legge non affronta il tema della c.d. «adozione embrionale», ovvero la possibilità di “adottare” (o meglio nell’impiantare) embrioni già concepito ottenuti da una fecondazione artificiale rimasti congelati, sostenuta da tempo dai Movimenti pro vita, sopratutto negli negli Stati Uniti d’America, ma anche in Italia.

Il testo della proposta di legge

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