Ex medici specializzandi 1994-2006: dubbi sul risarcimento

Spopola sul web la campagna per promuovere la causa collettiva contro lo Stato da parte degli ex medici specializzandi 1994-2006.
La prospettiva che lascia intravedere è quella di recuperare migliaia di euro, non riconosciute ai medici a causa della mancata attuazione della direttive comunitarie.
Ma quante chances hanno realmente i medici di vincere?
A leggere le ultime sentenze della Corte di Cassazione sembrano ben poche.
Va ricordato che la pretesa risarcitoria si fonda:
– sull’ sull’asserita violazione della direttiva 93/16 CE, che ha sancito il principio della “adeguata retribuzione” del medico specializzando;
– sulla presunta violazione dell’art.6 d.lgs 257/1991 che individuerebbe una precisa relazione tra la borsa di studio e lo stipendio minimo del medico strutturato, disponendo che l’entità della borsa di studio debba essere rideterminata ogni triennio in funzione del miglioramento stipendiale minimo -previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del S.S.N.:
In via residuale, la richiesta è formulata a titolo di indebito arricchimento nei confronti di Stato ed Università.
Ebbene, nonostante la stragrande maggioranza dei Tribunali di merito abbia in effetti accolto i ricorsi dei medici (v. App. Milano 24 luglio 2013 n. 4832; Trib. Ferrara n. 16 maggio 2011 n. 141) la Corte di Cassazione (Cass. Sez.lav. n. 11565/2011; Cass. Sez. lav. n. 5889/2012; Cass. Sez. lav. n. 15753/2013; Cass. Sez. lav. n. 17976/2013) ha ribaltato questo orientamento sulla base delle seguenti considerazioni:
– quanto alla asserita violazione della direttiva comunitaria 93/16 CE:
a) innanzitutto rilevandone la non autoesecutività a causa della indeterminatezza della quantificazione del compenso dovuto;
b) in secondo luogo, il principio di “adeguata remunerazione”, nulla ha imposto agli Stati membri “con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi:
b.1) la stipula, all’atto dell’iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l’intera durata del corso;
b.2) un trattamento economico di migliore favore rispetto alla remunerazione corrisposta agli istanti;
b. 3) i versamenti contributivi;
b. 4) la copertura assicurativa.
Né a tal fine rileva, secondo i giudici della Suprema Corte, che il D.Lgs. n. 368 /1999 abbia introdotto una tale disciplina.
La stessa, infatti, è il risultato di “una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d’adeguamento alla normativa comunitaria” (Cass. Sez. lav. n.15753/2013).
Inoltre in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata né sono posti i criteri per la determinazione della stessa e, dunque non vi sono elementi per definire inadeguata la retribuzione effettivamente corrisposta ai medici specializzandi;
– quanto al diritto alla rideterminazione triennale della retribuzione, la Suprema Corte ha rilevato che il blocco degli incrementi della borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi erogati dallo Stato. In tale prospettiva, l’esclusione, per le predette borse di studio, in via eccezionale e per un ristretto arco temporale, dell’incremento automatico del tasso di inflazione, non è apparso, agli occhi del giudice di legittimità, né irragionevole né discriminatorio (Cass. Sez. lav. n. 11565/2011);
– quanto all’azione generale di arricchimento, questa è stata categoricamente esclusa Cass. n. 307/2014 dalla recentissima Cassazione.

Pubblicato da Rolando Chiodo

Avvocato in Torino

Una risposta a “Ex medici specializzandi 1994-2006: dubbi sul risarcimento”

  1. Idem!!!Ed alcune associazioni, nonostante la prescrizione al 2009, continuano a chiamare ripetutamente per rassicurare sull’esito positivo di una eventuale azione giudiziaria, anche in assenza di atti interruttivi..ovviamente dietro pagamento anticipato di compenso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.