Non punibilità per particolare tenuità del fatto in ambito sanitario

L’ art. 1. (modifiche al codice penale) del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67). pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2015, n. 64 ha introdotto l’art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), che ha esteso al sistema penale comune l’ istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, già conosciuto nell’ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 448/1988) ed in quello relativo alla competenza del Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000).
Questa causa di non punibilità è prevista per i reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, e per i reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
In ambito sanitario, pertanto, i reati cui più frequentemente può applicarsi il nuovo istituto sono quelli di:
– Somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.)
– Omissione di referto (art. 365 c.p.).
– Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p. )
– Corruzione, abuso d’ufficio e appropriazione indebita (Artt. 318, 323 e 646 c.p.)
– Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
– Interruzione di pubblico servizio (art. 331 c.p.)
– Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, omissione (artt. 326 e 328 c.p.)
-Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)
– Falsità materiale e ideologica in certificati e autorizzazioni amministrative – falsità in registri – falsità in foglio firmato in bianco – uso di atto falso – falsità in scrittura privata – soppressione, distruzione ed occultamento di atti veri (artt. 477, 479, 480, 481, 484, 485, 487, 488, 489, 490 c.p.)
– Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.)
– Omissione di soccorso (art. 593 c.p).
Ecco il testo integrale dell’art. 1 del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28:
1. Dopo l’articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti:
«Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena CAPO I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena».
2. Prima dell’articolo 132 è inserito il seguente:
«Art. 131-bis. – (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.»

Bibliografia: Falcone. La non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Tribuna, 2018; Tullio D’Elisiis, Applicazione della non punibilità per tenuità del fatto, Maggioli.2016; Piras, Il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto: Art. 131 bis c.p., Key Editore, 2016; Petracci. La non punibilità per particolare tenuità del fatto: Profili sostanziali ed implicazioni processuali dell’istituto introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Edizioni Accademiche Italiane, 2018.

 

 

 

 

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